Chiarimento del Dipartimento Federale delle Finanze (DFF) della prassi amministrativa in tema di rimpatrio di averi neutro

05.02.2019

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  Chiarimento del Dipartimento Federale delle Finanze (DFF) della prassi amministrativa in tema di rimpatrio di averi neutro  

Chiarimento della prassi amministrativa, e più precisamente dei casi in cui viene ammesso, all'interno di un gruppo, un rimpatrio di averi neutro ai sensi dell'articolo 14a capoverso 3 dell'ordinanza del 19 dicembre 1966 sull'imposta preventiva (OIPrev; RS 642.211).

L'articolo 14a OIPrev è stato modificato con effetto dal 1 aprile 2017. Da allora, subordinatamente all'adempimento di determinate condizioni concernenti i prestiti esteri garantiti a livello nazionale, il rimpatrio di averi in Svizzera è consentito, senza che l'emissione estera di un'obbligazione venga attribuita, ai fini dell'imposta preventiva, al garante svizzero.

La prassi amministrativa applicabile finora viene chiarita come segue. Gli averi esistenti tra le società di un gruppo non sono considerati, ai fini dell'imposta preventiva, né obbligazioni né averi di clienti (indipendentemente dalla loro durata, dalla loro valuta e dal loro tasso d'interesse), nella misura in cui, nel caso dell'emissione di un'obbligazione estera garantita da una società svizzera del gruppo, il volume del rimpatrio di averi verso le società svizzere del gruppo (di solito alla garante) non superi l'ammontare complessivo dei capitali propri di tutte le società estere del gruppo in questione (secondo l'art. 14a cpv. 2 OIPrev) (cosiddetta variante del capitale proprio). Se non vi è una partecipazione del 100 percento, il capitale proprio di tale società estera del gruppo è preso in considerazione solamente nella misura della relativa quota di partecipazione.

Questo rimpatrio di averi alla società svizzera del gruppo può alternativamente

  • essere direttamente effettuato dalla società estera emittente oppure,
  • quando la società estera emittente trasferisce inizialmente gli averi in questione a delle società estere del gruppo, essere effettuato ulteriormente da tali società estere del gruppo mediante il trasferimento di averi per un ammontare massimo corrispondente alla somma dei loro capitali propri.

Inoltre, non vi è alcun rimpatrio di averi neutro quando la somma degli averi che vengono trasferiti in Svizzera nell'ambito di emissioni estere garantite a livello nazionale non è superiore alla somma dei prestiti concessi dalle società svizzere di un gruppo alle società estere dello stesso gruppo (cosiddetta variante della compensazione). La variante della compensazione e la variante del capitale proprio possono essere combinate tra di loro.

Se una società desidera avvalersi della variante del capitale proprio e/o della variante della compensazione, deve presentare una richiesta di approvazione nell'ambito di un accordo fiscale preliminare (ruling) all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC). In tale accordo fiscale preliminare saranno anche specificati i requisiti procedurali della revisione della variante scelta. Una procedura scelta una volta deve essere mantenuta (principio di continuità).
Questa modifica della prassi entra in vigore con la sua pubblicazione sulla homepage dell'AFC.

Fonte: www.estv.admin.ch – Comunicazione-010-DVS-2019-i del 5 febbraio 2019 del Dipartimento federale delle finanze DFF (https://www.estv.admin.ch/estv/it/home/allgemein/steuerinformationen/dienstleistungen/mitteilungen.html)


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