Cosa cambia in materia di imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa dei lavoratori

12.06.2019

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Con la legge federale del 16 dicembre 2016 sulla revisione dell’imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa (cfr. Raccolta ufficiale delle leggi federali [RU] 2018 pag. 1813) sono state poste le basi per il nuovo disciplinamento dell’imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa. Queste disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 2021. Nel complesso, le disposizioni in parte rivedute e in parte nuove sono volte a recepire la recente giurisprudenza emessa dal Tribunale federale (TF), da diversi tribunali cantonali e dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE), nell’ottica della compatibilità con l’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681). In questo contesto è stato creato anche lo statuto della «quasi residenza» (cfr. cifra 11 più avanti).

Le novità intendono tenere conto pure degli sviluppi tecnici (ad es. la procedura elettronica di notifica dei salari in relazione all’imposta alla fonte [ELM/QSt]), accrescere la certezza del di-ritto per i lavoratori e i debitori della prestazione imponibile nonché, per quanto possibile, uni-ficare la procedura.

Nella redazione della presente circolare sono state considerate anche le convenzioni per evi-tare la doppia imposizione (di seguito CDI) concluse dalla Svizzera. A titolo esemplificativo si rimanda al Modello di convenzione dell’OCSE per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (di seguito Modello di convenzione dell’OCSE) e al rela-tivo commentario dell’OCSE nella versione del 2017 (di seguito commentario OCSE). Per la valutazione delle fattispecie transfrontaliere occorre osservare le disposizioni concrete della CDI applicabile.

Conformemente all’articolo 85 capoverso 4 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (nella versione dell’11 aprile 2018, LIFD; RS 642.11), il calcolo delle imposte alla fonte per i lavoratori ai sensi degli articoli 83 e 91 LIFD deve essere unifor-mato. Per le altre persone assoggettate all’imposta alla fonte con residenza all’estero, che soddisfano uno dei requisiti di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettere b–f LIFD, si rimanda alle lettere circolari regolarmente pubblicate dall’AFC in materia di imposta alla fonte ed ai relativi promemoria.

Le novità principali sono le seguenti e riguardano:

  1. Le autorità fiscali: la presente circolare, cosi come tutte le altre circolari dell’AFC è valida su tutto il territorio nazionale e deve pertanto essere applicata da tutti i Cantoni;
  2. I debitori della prestazione imponibile: le imposte alla fonte sono conteggiate diretta-mente presso il Cantone competente secondo l’articolo 107 LIFD e in base al suo mo-dello (mensile o annuale; cfr. cifre 6 e 7 più avanti nonché allegato III).

Infine si precisa che, laddove siano in relazione con la revisione dell’imposta alla fonte, gli articoli di legge e ordinanza menzionati nella presente circolare fanno già riferimento alle ver-sioni rivedute della LIFD e dell’ordinanza del DFF dell’11 aprile 2018 sull’imposta alla fonte nel quadro dell’imposta federale diretta (OIFo; RS 642.118.2).

Fonte: www.estv.admin.ch – Circolare 1-045-D-2019-i del 12.06.2019 del Dipartimento federale delle finanze DFF (https://www.estv.admin.ch/estv/it/home/direkte-bundessteuer/direkte-bundessteuer/fachinformationen/kreisschreiben.html)


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