La fiscalità delle criptovalute in Svizzera

05.08.2022

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L’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha pubblicato recentemente un documento di lavoro che chiarisce la sua prassi, sulla base della normativa vigente, relativamente alla fiscalità delle criptovalute. La versione attuale del documento è datata 28 aprile 2022, ma è destinata ad evolversi alla materia.

L’AFC nel suo documento affronta il tema distinguendo tra “token di pagamento”, “token d’investimento” e “token di utilizzo”, modificando di fatto la categorizzazione fatta a suo tempo dalla FINMA.

 1. TOKEN DI PAGAMENTO

I token di pagamento sono mezzi di pagamento digitali. Ai fini del diritto fiscale, l’AFC definisce che sono sostanzialmente trattati come le altre valute “tradizionali” (EUR, USD, ecc.), quindi, per le persone fisiche, i token posseduti sono da considerarsi sostanza mobiliare che di conseguenza va dichiarata al loro valore venale convertito in franchi svizzeri e soggetti all’imposta cantonale sulla sostanza.

La compravendita di token di pagamento appartenenti alla sostanza privata di norma genera utili in capitale esenti e perdite in capitale non deducibili ai fini dell’imposta sul reddito, a meno che l’attività transattiva non sia qualificabile come attività lucrativa indipendente. In quest’ultimo caso gli utili in capitale da alienazione di token di pagamento risulterebbero assoggettati ad imposta sul reddito, così come le perdite deducibili.

Le attività di estrazione (mining) o di blocco (staking) di token di pagamento, sono usualmente indennizzate con token di pagamento stessi. Tale compenso rappresenta, di principio, un reddito da attività lucrativa indipendente.

Come nel mining (metodo proof of work), anche con lo staking (metodo proof of stake) possono essere creati nuovi token. Staking significa che i token sono conservati (bloccati) in una blockchain Proof of Stake per un certo periodo di tempo per scopi di sicurezza. I validatori che mettono a disposizione i loro token ricevono un compenso per questo processo. Per i token messi a disposizione dai validatori, i singoli investitori ricevono un’indennità dallo staking pool. Questo compenso è qualificato come provento da sostanza mobiliare. Se lo staking non è gestito tramite uno staking pool, si deve verificare se la persona fisica che agisce come validatore è un indipendente. In tal caso, questo compenso è imponibile quale reddito da attività lucrativa indipendente.

ll termine «airdrop» proviene dalla lingua inglese e significa «caduto dal cielo». In definitiva, ciò significa che certi token vengono assegnati gratuitamente. Un possessore di criptovaluta riceve unità aggiuntive della criptovaluta senza dover fare nulla. Non deve quindi pagare la criptovaluta ricevuta tramite un airdrop. Gli airdrop sono tassabili al momento della loro attribuzione al valore venale come provento da sostanza mobiliare e di principio i costi che hanno un nesso causale diretto con il reddito possono essere dedotti.

I token di pagamento non sono qualificati come documenti imponibili ai sensi delle tasse federali di bollo e non sono assoggettati ad imposta preventiva.

2. TOKEN DI INVESTIMENTO

Contrariamente ai token di pagamento, i token d’investimento emessi nell’ambito di una ICO o ITO rappresentano diritti valutabili in denaro nei confronti della controparte o dell’emittente. Tali diritti consistono in un’indennità fissa o in una determinata partecipazione dell’investitore, da definirsi anticipatamente, ad un determinato valore di riferimento (p.es. un indicatore del risultato) della società emittente. La qualificazione fiscale di un token d’investimento dipende in modo determinante da come si configura il rapporto giuridico di diritto civile tra investitore ed emittente. Occorre considerare dal punto di vista fiscale tutti gli impegni contrattuali dell’emittente nei con-fronti dell’investitore e valutarli separatamente per ogni singola tipologia di imposta.

I token che conferiscono diritti valutabili in denaro finora apparsi sul mercato si possono suddividere nelle seguenti tre categorie:

  1. token basati sul capitale di terzi (di seguito: token sul capitale di terzi): questi token comprendono un obbligo legale o di fatto dell’emittente al rimborso della totalità o di una parte considerevole dell’investimento nonché all’eventuale versamento di interessi;
  2. token d’investimento su base contrattuale: questi token non prevedono nessun obbligo dell’emittente al rimborso dell’investimento. Il diritto dell’investitore si riferisce ad una prestazione finanziaria calcolata in funzione di un determinato indicatore dell’emittente (ad esempio EBIT – l’utile operativo, dall’inglese Earnings Before Interests and Taxes –, proventi da licenze o cifra d’affari) o ad un pagamento in contanti, corrispondente ad una quota proporzionale dell’utile d’esercizio annuale e/o del ricavo risultante dalla liquidazione.
  3. token d’investimento con diritti di partecipazione: questi token costituiscono diritti di partecipazione (ad esempio azioni e buoni di partecipazione). Il diritto agli utili proporzionale è regolato dagli statuti.

3.  TOKEN DI UTILIZZO

I token di utilizzo sono emessi dagli emittenti nell’ambito di una raccolta collettiva di fondi, senza creazione di diritti di partecipazione (digitali) sotto forma di azioni, buoni di partecipazione o buoni di godimento né emissione di obbligazioni o quote di investimenti collettivi di capitale. Il rapporto giuridico tra l’emittente e l’investitore è un rapporto contrattuale che non contempla il diritto al rimborso della totalità o di una parte considerevole dell’investimento. L’investitore ha unicamente il diritto di utilizzare un servizio digitale sviluppato e messo a disposizione dall’emittente.

In linea di principio, ai fini fiscali i token di utilizzo sono da classificare come un mandato tra emittente e investitore. Il mandato consiste nel fatto che l’emittente deve operare conformemente all’accordo contrattuale tra lui e l’investitore.

La qualifica fiscale di un token di utilizzo dipende da come si configura il rapporto giuridico di diritto civile tra l’investitore e l’emittente e dagli impegni contrattuali tra le parti ma, in linea di principio, ai fini fiscali il token di utilizzo equivale a un mandato tra emittente e investitore. L’emittente deve operare conformemente al mandato sottoscritto con l’investitore.

Per l’emittente, i fondi affluiti con l’emissione nell’ambito di un’ICO o ITO, sono da considerarsi ricavi che partecipano alla formazione dell’utile netto imponibile. Alternativamente possono essere contabilizzati come un anticipo, sciolto pro quota a ricavi al termine del rispettivo periodo fiscale, in base alla realizzazione del mandato nel medesimo periodo.

Il diritto di utilizzare servizi digitali associato all’emissione di token di utilizzo non rappresenta una prestazione soggetta ad imposta preventiva e la stessa emissione, così come la negoziazione di token di utilizzo, non sono soggette a tasse di bollo federali.

Per l’investitore, all’atto dell’emissione dei token di utilizzo si realizza unicamente una modifica della sua struttura patrimoniale, senza incidenza sul reddito imponibile.
I token sono negoziabili ed hanno dunque un valore di mercato che li rende sostanza mobiliare, oggetto d’imposta cantonale sulla sostanza, al valore venale convertito in franchi svizzeri.

Fiscalmente la compravendita di token di utilizzo è da equipararsi alla compravendita di titoli tradizionali.


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