Nuovo accordo tra la Svizzera e l’Italia sull’imposizione dei lavoratori frontalieri

17.10.2024

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Il nuovo accordo del 2020 è entrato in vigore il 17 luglio 2023 e si applicherà a partire dal 1° gennaio 2024. A differenza dell’accordo del 1974, quello nuovo definisce in maniera dettagliata il lavoratore frontaliere.

 

Il concetto di lavoratore “frontaliere” può essere riassunto come segue:

  • un residente di uno Stato contraente;
  • che risiede fiscalmente in un comune situato entro un raggio di 20 km dalla frontiera, secondo l'elenco ufficiale redatto congiuntamente dagli Stati contraenti (vedi nostro articolo del blog precedente);
  • che lavora nella regione di frontiera (per la Svizzera i Cantoni Grigioni, Ticino e Vallese) e
  • che ritorna, in linea di principio, quotidianamente al suo luogo di residenza principale nello Stato di residenza.

 

Attenzione: È consentito non rientrare quotidianamente nel luogo di residenza principale per motivi professionali per un massimo di 45 giorni per anno civile, ossia all’incirca un giorno a settimana per un’attività al 100%. Se questo limite viene superato, la persona perde lo status di frontaliere ai sensi del nuovo Accordo del 2020 per l’anno in questione.

 

Di conseguenza, con l’entrata in vigore dell’accordo, il lavoratore frontaliere, sarà imposto diversamente. Quindi il datore di lavoro dovrà applicare tariffe d’imposta alla fonte diverse a seconda dei requisiti del dipendente.

 

La distinzione sarà:

  • “nuovo frontaliere” le persone che acquisiscono lo statuto di lavoratore frontaliere dopo l’entrata in vigore dell’accordo, ossia il 17 luglio 2023;
  • “vecchio frontaliere” frontalieri fiscali che rispettavano le condizioni per essere considerate tali e lavoravano il 17 luglio 2023 oppure nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2018 e il 17 luglio 2023. Non esiste un periodo minimo di occupazione nel periodo citato. È indispensabile che il datore di lavoro abbia versato le relative imposte alla fonte all’ufficio competente.

 

Imposizione all’imposta alla fonte, differenze tra:

  • “nuovo frontaliere” in Svizzera verrà prelevata l’imposta alla fonte, pari all’80% delle aliquote ordinarie dell’imposta alla fonte. In Italia sarà imposto l’intero stipendio svizzero, con computo delle imposte pagate in Svizzera - che elimina la doppia imposizione;
  • “vecchio frontaliere” In Svizzera verrà prelevata l’imposta alla fonte. In Italia, invece, nessuna imposta sulla remunerazione in Svizzera.

 

Al fine di rispettare lo scambio automatico di informazioni dettato dal nuovo accordo, dal 1° gennaio 2024, oltre agli abituali dati, verranno richieste le seguenti informazioni supplementari:

  • Luogo di nascita;
  • Codice fiscale italiano;
  • Ammontare dei contributi sociali obbligatori a carico del lavoratore.

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