Dal 1° ottobre 2026 è in vigore la Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche (LTPG) ed è operativo il Registro svizzero per la trasparenza. Le società interessate devono identificare e comunicare le persone fisiche che esercitano effettivamente il controllano (ADE - aventi economicamente diritto).
1. Quali società sono interessate?
Il nuovo obbligo riguarda principalmente SA, Sagl e cooperative, oltre alle società in accomandita per azioni e a determinate società d’investimento.
Sono inoltre soggette le persone giuridiche estere che hanno una succursale iscritta nel registro di commercio svizzero, l’amministrazione effettiva in Svizzera oppure possiedono o acquistano immobili in Svizzera nei casi previsti dalla legge.
Sono previste esenzioni, in particolare per le società quotate e le loro filiali detenute per oltre il 75%, gli istituti di previdenza soggetti a vigilanza e le persone giuridiche detenute per almeno il 75% da enti pubblici.
2. Chi deve essere identificato
Occorre individuare le persone fisiche che controllano in ultima istanza la società. Il controllo può derivare dalla detenzione di almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto, oppure con altri metodi, quali ad esempio accordi contrattuali.
Se la partecipazione è detenuta da una società interposta, occorre risalire la catena di controllo. Vanno considerati anche accordi fiduciari, trust e forme di controllo congiunto. La verifica non si limita quindi agli azionisti diretti.
3. Quali adempimenti sono richiesti?
La società deve:
Per ogni persona devono essere comunicati i dati identificativi e di domicilio, nonché la natura e l’estensione del controllo esercitato.
4. Entro quando deve essere effettuato il primo annuncio?
Per le società già esistenti al 1° ottobre 2026, la legge prevede i seguenti termini transitori massimi:
Categoria
Termine dall’entrata in vigore
Scadenza di riferimento
SA, soggette all’obbligo di revisione ordinaria
3 mesi
31 dicembre 2026
Altre società soggette all’obbligo di revisione ordinaria
4 mesi
31 gennaio 2027
SA, che non soddisfano le condizioni della revisione ordinaria, comprese quelle con revisione limitata o opting-out
5 mesi
28 febbraio 2027
Persone giuridiche estere soggette all’obbligo
6 mesi
31 marzo 2027
Società svizzere i cui aventi economicamente diritto sono tutti già iscritti nel registro di commercio come soci o organi
2 anni
30 settembre 2028
Attenzione: una modifica nel registro di commercio può anticipare la scadenza. Le società svizzere devono effettuare il primo annuncio entro un mese dalla prima modifica di un’iscrizione successiva al 1° ottobre 2026, senza comunque superare il termine massimo applicabile. Può trattarsi, ad esempio, di un cambiamento degli amministratori, della sede o dello statuto, anche senza una modifica degli aventi economicamente diritto.
5. Come si effettua la comunicazione?
L’annuncio viene effettuato tramite la piattaforma federale EasyGov.swiss. È possibile incaricare un terzo, ad esempio la propria fiduciaria, conferendogli le necessarie autorizzazioni.
6. Chi può consultare il registro?
Il registro non è pubblico. L’accesso è consentito alle autorità competenti e, per l’adempimento dei compiti previsti dalla legge, agli intermediari finanziari e ai consulenti assoggettati alle pertinenti disposizioni antiriciclaggio.
7. Quali conseguenze comporta il mancato rispetto degli obblighi?
L’omissione degli annunci, la comunicazione di informazioni inesatte o il mancato aggiornamento possono comportare controlli, richieste di rettifica e sanzioni. La legge prevede, per determinate violazioni, multe fino a CHF 500’000.
8. Come può assistervi Barinvest SA?
Barinvest SA è a disposizione per:
Vi invitiamo a comunicarci se avete già provveduto oppure se desiderate affidarci questi adempimenti. Vi chiediamo inoltre di informarci tempestivamente delle modifiche previste nel registro di commercio, poiché possono anticipare il termine per il primo annuncio.