Obblighi di Trasparenza per le Imprese Svizzere: La Nuova Legge LTPG

15.10.2026

Home
  Blog 
  Obblighi di Trasparenza per le Imprese Svizzere: La Nuova Legge LTPG 

Dal 1° ottobre 2026 è in vigore la Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche (LTPG) ed è operativo il Registro svizzero per la trasparenza. Le società interessate devono identificare e comunicare le persone fisiche che esercitano effettivamente il controllano (ADE - aventi economicamente diritto).

1. Quali società sono interessate?

Il nuovo obbligo riguarda principalmente SA, Sagl e cooperative, oltre alle società in accomandita per azioni e a determinate società d’investimento.

Sono inoltre soggette le persone giuridiche estere che hanno una succursale iscritta nel registro di commercio svizzero, l’amministrazione effettiva in Svizzera oppure possiedono o acquistano immobili in Svizzera nei casi previsti dalla legge.

Sono previste esenzioni, in particolare per le società quotate e le loro filiali detenute per oltre il 75%, gli istituti di previdenza soggetti a vigilanza e le persone giuridiche detenute per almeno il 75% da enti pubblici.

2. Chi deve essere identificato

Occorre individuare le persone fisiche che controllano in ultima istanza la società. Il controllo può derivare dalla detenzione di almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto, oppure con altri metodi, quali ad esempio accordi contrattuali.

Se la partecipazione è detenuta da una società interposta, occorre risalire la catena di controllo. Vanno considerati anche accordi fiduciari, trust e forme di controllo congiunto. La verifica non si limita quindi agli azionisti diretti.

3. Quali adempimenti sono richiesti?

La società deve:

  • identificare gli ADE diritto e verificarne l’identità;
  • documentare la struttura proprietaria e le modalità di controllo;
  • comunicare al registro i dati richiesti;
  • mantenere aggiornate le informazioni, segnalando le successive variazioni.

Per ogni persona devono essere comunicati i dati identificativi e di domicilio, nonché la natura e l’estensione del controllo esercitato.

4. Entro quando deve essere effettuato il primo annuncio?

Per le società già esistenti al 1° ottobre 2026, la legge prevede i seguenti termini transitori massimi:

Categoria

Termine dall’entrata in vigore

Scadenza di riferimento

SA, soggette all’obbligo di revisione ordinaria

3 mesi

31 dicembre 2026

Altre società soggette all’obbligo di revisione ordinaria

4 mesi

31 gennaio 2027

SA, che non soddisfano le condizioni della revisione ordinaria, comprese quelle con revisione limitata o opting-out

5 mesi

28 febbraio 2027

Persone giuridiche estere soggette all’obbligo

6 mesi

31 marzo 2027

Società svizzere i cui aventi economicamente diritto sono tutti già iscritti nel registro di commercio come soci o organi

2 anni

30 settembre 2028

Attenzione: una modifica nel registro di commercio può anticipare la scadenza. Le società svizzere devono effettuare il primo annuncio entro un mese dalla prima modifica di un’iscrizione successiva al 1° ottobre 2026, senza comunque superare il termine massimo applicabile. Può trattarsi, ad esempio, di un cambiamento degli amministratori, della sede o dello statuto, anche senza una modifica degli aventi economicamente diritto.

5. Come si effettua la comunicazione?

L’annuncio viene effettuato tramite la piattaforma federale EasyGov.swiss. È possibile incaricare un terzo, ad esempio la propria fiduciaria, conferendogli le necessarie autorizzazioni.

6. Chi può consultare il registro?

Il registro non è pubblico. L’accesso è consentito alle autorità competenti e, per l’adempimento dei compiti previsti dalla legge, agli intermediari finanziari e ai consulenti assoggettati alle pertinenti disposizioni antiriciclaggio.

7. Quali conseguenze comporta il mancato rispetto degli obblighi?

L’omissione degli annunci, la comunicazione di informazioni inesatte o il mancato aggiornamento possono comportare controlli, richieste di rettifica e sanzioni. La legge prevede, per determinate violazioni, multe fino a CHF 500’000.

8. Come può assistervi Barinvest SA?

Barinvest SA è a disposizione per:

  • verificare l’assoggettamento e la scadenza applicabile alla vostra società;
  • identificare e documentare gli aventi economicamente diritto;
  • curare la comunicazione iniziale tramite EasyGov;
  • assistervi nei successivi aggiornamenti.

Vi invitiamo a comunicarci se avete già provveduto oppure se desiderate affidarci questi adempimenti. Vi chiediamo inoltre di informarci tempestivamente delle modifiche previste nel registro di commercio, poiché possono anticipare il termine per il primo annuncio.

 


Cookie bar

Facciamo uso di cookies e di altre tecnologie di tracciamento per migliorare la vostra esperienza e per analizzare il traffico del nostro sito web.

Per maggiori informazioni vi invitiamo a consultare la nostra Politica sulla privacy.

Cliccando su "Accetta" acconsentite alla raccolta dei dati.

Potete modificare in ogni momento le impostazioni relative ai cookies e rifiutarli, tranne quelli funzionali strettamente necessari.


Funzionali
Preferenze
Statistiche
Marketing