Prassi cantonale in tema di tassazione delle criptovalute

28.02.2018

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Trattamento fiscale delle criptovalute
In seguito alla progressiva diffusione delle criptovalute e considerata la momentanea assenza di direttive federali specifiche, la Divisione delle contribuzioni ritiene necessario comunicare la seguente prassi cantonale.

Imposta sulla sostanza
Dal profilo fiscale le criptovalute appartengono di principio alla sostanza privata del contribuente e sono da considerare come delle valute estere. Come tali devono figurare nella dichiarazione d’imposta come elementi della sostanza mobiliare, preferibilmente nella rubrica “Elenco dei titoli e di altri collocamenti di capitali” (Modulo 2) o, in subordine, nella rubrica “Numerario, biglietti di banca, oro e altri metalli preziosi” (Modulo 1).  

Per il Bitcoin, il tasso di cambio è consultabile sul listino dei corsi ufficiali dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (https://www.ictax.admin.ch, simbolo BTC). Per le altre criptovalute, fanno stato le conversioni espresse generalmente nelle principali valute (USD o EUR) al momento della fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento, attraverso le quali si può calcolare il valore in CHF.

Per quanto concerne le disponibilità in criptovalute appartenenti alla sostanza commerciale del contribuente, detenute a fronte del pagamento di vendite di merce o prestazioni di servizio derivanti dall’esercizio di un’impresa commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una libera professione o da ogni altra attività lucrativa indipendente, fanno stato i principi di valutazione e di presentazione regolare dei conti ai sensi degli artt. 957 ss. del Codice delle obbligazioni (principio di autorevolezza del bilancio commerciale). La valutazione delle stesse avviene pertanto al valore contabile fiscale.

Ritenuto che allo stato attuale non vi sono istituti bancari che prevedono rubriche valutarie crittografiche, come pezza giustificativa il contribuente è tenuto a produrre un’autocertificazione (ad esempio, la stampa della videata della piattaforma internet dove il contribuente visualizza il suo avere in criptovaluta).  

Per quanto concerne i globalisti, le criptovalute sono da considerare come elementi di sostanza nel calcolo di controllo unicamente se le stesse sono di fonte svizzera (esempio: debitore svizzero con valuta del prestito denominata in criptovaluta). Se per contro le criptovalute sono depositate su piattaforme informatiche che si interfacciano al protocollo distribuito (app, siti internet, ecc…) o presso banche straniere, non si è in presenza di un debitore svizzero e pertanto non vanno contemplati nel calcolo di controllo.

Imposta sul reddito
Di regola, l’acquisto e la vendita delle criptovalute sono fiscalmente assimilate a delle transazioni di valuta tradizionali, appartenenti alla sostanza privata del contribuente. Per le persone fisiche, gli utili o le perdite che ne derivano rappresentano quindi, di principio, degli utili in capitale non imponibili o delle perdite in capitale non deducibili.
Tuttavia, come per i titoli tradizionali, anche le negoziazioni frequenti in criptovalute possono configurare il “quasi commercio di titoli” e soggiacere all’imposta sul reddito. Questa fattispecie dev’esser esaminata in relazione alla specifica Circolare n. 36 del 27.07.2012 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni.  

Nei casi di rimunerazioni in criptovalute, le stesse sono fiscalmente da considerare come redditi in valuta estera, da convertire in CHF al cambio del giorno o al cambio medio. In tal caso, il controvalore in CHF della criptovaluta è da riportare nel Modulo 1.  
Per quanto concerne le disponibilità in criptovalute appartenenti alla sostanza commerciale del contribuente, detenute a fronte del pagamento di vendite di merce o prestazioni di servizio derivanti dall’esercizio di un’impresa commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una libera professione o da ogni altra attività lucrativa indipendente, fanno stato i principi di valutazione e di presentazione regolare dei conti ai sensi degli artt. 957 ss. del Codice delle obbligazioni (principio di autorevolezza del bilancio commerciale). La valutazione delle stesse avviene pertanto al valore contabile fiscale. In questo caso, eventuali utili in capitale sono imponibili, mentre perdite in capitale sono fiscalmente deducibili.

La prassi cantonale entra immediatamente in vigore. La Divisione delle contribuzioni si riserva il diritto di procedere ad aggiornamenti qualora vi fossero ulteriori sviluppi.

Fonte:www4.ti.ch – Comunicazione del 28 febbraio 2018 del Dipartimento delle finanze e dell’economia (https://www4.ti.ch/fileadmin/DFE/DC/DOC-PRASSI/2018_Trattamento_fiscale_delle_criptovalute.pdf)


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